Si segnala una recente ordinanza resa in un contenzioso fra una società e l’Agenzia delle Entrate (Cass. Civ. Sez. V, 28.04.2021 n. 11161). La Cassazione ha fra l’altro statuito che: In particolare, in tema di società a responsabilità limitata, è stato affermato che qualora il socio amministratore partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sussiste, in capo allo stesso, l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, dovrà essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti.