L’amministratore delegato di una società di capitali che disattenda le direttive della proprietà non è per ciò stesso ritenuto inadempiente nei confronti della società, Si può configurare invece inadempimento se le condotte (che si rivelino dannose) dell’amministratore, valutate ex ante e non ex post, dovessero risultare manifestamente avventate ed imprudenti. La Corte ha confermato l’applicabilità della cd. nella valutazione delle condotte degli amministratori, i quali non possono essere tenuti responsabili per tutti i rischi che l’impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, non potendo essere loro addossato tout court il risultato negativo dell’attività sociale e ciò in virtù del principio della insindacabilità delle scelte gestionali ( ). Eventuali decisioni inopportune dal punto di vista economico, ma non foriere di responsabilità dell’amministratore in forza del suddetto principio potranno eventualmente configurare una giusta causa di revoca dalla carica. , non potendosi attribuire un carattere meramente formale all’investitura nella carica. L’atteggiamento passivo tenuto dall’amministratore nel caso di specie ha configurato una colposa omissione di qualsiasi controllo sull’attività sociale, la quale ha consentito il compimento da parte di altri amministratori di atti gestori in violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e del dovere di amministrare con diligenza. Inoltre, nel predetto provvedimento, la Cassazione non esclude la responsabilità dell’amministratore inadempiente: Tale preventiva delibera assembleare è funzionale alla certezza del costo: , dal momento che la specifica delibera assembleare costituisce la fonte dell’obbligazione patrimoniale. , non potendosi ipotizzare are un eventuale concorso di quest'ultimo nella violazione fiscale (è fatto ovviamente salvo il diritto della società di esperire nei confronti degli amministratori le eventuali azioni di responsabilità per sanzioni ed interessi tributari attribuibili condotte illecite degli amministratori). Unica eccezione si verifica nel caso in cui la società di capitali sia una mera e sia stata quindi costituita con fini illeciti nell’esclusivo interesse della persona fisica: in questo caso la persona fisica amministratore, anche di fatto, è al contempo trasgressore e contribuente. Rammentiamo inoltre che, in materia di imposte dirette, la responsabilità degli amministratori è prevista ex art. 36 d.P.R. 602/1973 solo nell’ipotesi di messa in liquidazione della società e realizzazione, da parte degli amministratori, di operazioni di liquidazioni nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione ovvero di occultamento di attività sociali mediante omissione nelle scritture contabili. Si tratta comunque di responsabilità per obbligazione propria avente natura civilistica e non tributaria, non vi può quindi essere alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari della società di cui è amministratore. Le novità introdotte dal D. Lgs. 14/2019 sulla crisi di impresa, nello specifico dall’art. 2086 co. 2 c.c., introducono nuovi obblighi per gli amministratori di società, i quali sono tenuti alla predisposizione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Il Tribunale di Roma si è interrogato sulle possibili conseguenze derivanti da una violazione di questo dovere e, nello specifico: Il Tribunale ha ritenuto che:
1. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2020, n. 28718
non sussistendo tra soci di controllo e amministratore un vincolo di mandato.
business judgment rule
business judgment rule
Ne consegue che il giudice non potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che esse, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti.
2. Cass. Civ., Sez. I, 03.03.2021, n. 5795
L’accettazione dell’incarico di amministratore di una società di capitali comporta, anche in caso di mancato effettivo esercizio dell’attività, l’assunzione di un generale dovere di vigilanza sull’andamento della società e di un dovere di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose
3. Cass. Civ., Sez. V, 16.03.2021, n. 7329
Qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali non sia stabilita nell’atto costitutivo, è necessaria un’esplicita delibera assembleare ex art. 2389 co.1 c.c., che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.
pertanto i compensi corrisposti agli amministratori non sono deducibili se non previamente deliberati dall’assemblea dei soci
4. Cass. Civ. , Sez. V, 30.03.2021, n. 8811
Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto
fictio
ex lege
5. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVI Civile, Sez. Spec. in materia d’impresa del 15.09.2020