Ultime pronunce in tema di amministratori di società
1. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2020, n. 28718
L’amministratore delegato di una società di capitali che disattenda le direttive della proprietà non è per ciò stesso ritenuto inadempiente nei confronti della società, non sussistendo tra soci di controllo e amministratore un vincolo di mandato.
Si può configurare invece inadempimento se le condotte (che si rivelino dannose) dell’amministratore, valutate ex ante e non ex post, dovessero risultare manifestamente avventate ed imprudenti.
La Corte ha confermato l’applicabilità della cd. business judgment rule nella valutazione delle condotte degli amministratori, i quali non possono essere tenuti responsabili per tutti i rischi che l’impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, non potendo essere loro addossato tout court il risultato negativo dell’attività sociale e ciò in virtù del principio della insindacabilità delle scelte gestionali (business judgment rule).
Ne consegue che il giudice non potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che esse, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti.
Eventuali decisioni inopportune dal punto di vista economico, ma non foriere di responsabilità dell’amministratore in forza del suddetto principio potranno eventualmente configurare una giusta causa di revoca dalla carica.
2. Cass. Civ., Sez. I, 03.03.2021, n. 5795
Si può configurare invece inadempimento se le condotte (che si rivelino dannose) dell’amministratore, valutate ex ante e non ex post, dovessero risultare manifestamente avventate ed imprudenti.
La Corte ha confermato l’applicabilità della cd. business judgment rule nella valutazione delle condotte degli amministratori, i quali non possono essere tenuti responsabili per tutti i rischi che l’impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, non potendo essere loro addossato tout court il risultato negativo dell’attività sociale e ciò in virtù del principio della insindacabilità delle scelte gestionali (business judgment rule).
Ne consegue che il giudice non potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che esse, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti.
Eventuali decisioni inopportune dal punto di vista economico, ma non foriere di responsabilità dell’amministratore in forza del suddetto principio potranno eventualmente configurare una giusta causa di revoca dalla carica.
2. Cass. Civ., Sez. I, 03.03.2021, n. 5795
L’accettazione dell’incarico di amministratore di una società di capitali comporta, anche in caso di mancato effettivo esercizio dell’attività, l’assunzione di un generale dovere di vigilanza sull’andamento della società e di un dovere di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose, non potendosi attribuire un carattere meramente formale all’investitura nella carica.
L’atteggiamento passivo tenuto dall’amministratore nel caso di specie ha configurato una colposa omissione di qualsiasi controllo sull’attività sociale, la quale ha consentito il compimento da parte di altri amministratori di atti gestori in violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e del dovere di amministrare con diligenza.
Inoltre, nel predetto provvedimento, la Cassazione non esclude la responsabilità dell’amministratore inadempiente:
- né qualora la società appartenga ad un gruppo d’imprese, specie in mancanza di un accordo fra tutte le società diretto a creare un’impresa unica con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al medesimo fine;
- né in presenza di una delega dei compiti inerenti alla concreta gestione della società;
- né in caso di mancata formulazione di rilievi da parte dei sindaci, i quali saranno tenuti eventualmente a rispondere di inadempimento degli obblighi inerenti alla funzione di controllo a loro demandata.
3. Cass. Civ., Sez. V, 16.03.2021, n. 7329
Qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali non sia stabilita nell’atto costitutivo, è necessaria un’esplicita delibera assembleare ex art. 2389 co.1 c.c., che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.
Tale preventiva delibera assembleare è funzionale alla certezza del costo: pertanto i compensi corrisposti agli amministratori non sono deducibili se non previamente deliberati dall’assemblea dei soci, dal momento che la specifica delibera assembleare costituisce la fonte dell’obbligazione patrimoniale.
4. Cass. Civ. , Sez. V, 30.03.2021, n. 8811
Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi ipotizzare are un eventuale concorso di quest'ultimo nella violazione fiscale (è fatto ovviamente salvo il diritto della società di esperire nei confronti degli amministratori le eventuali azioni di responsabilità per sanzioni ed interessi
tributari attribuibili condotte illecite degli amministratori).
Unica eccezione si verifica nel caso in cui la società di capitali sia una mera fictio e sia stata quindi costituita con fini illeciti nell’esclusivo interesse della persona fisica: in questo caso la persona fisica amministratore, anche di fatto, è al contempo trasgressore e contribuente.
Rammentiamo inoltre che, in materia di imposte dirette, la responsabilità degli amministratori è prevista ex art. 36 d.P.R. 602/1973 solo nell’ipotesi di messa in liquidazione della società e realizzazione, da parte degli amministratori, di operazioni di liquidazioni nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione ovvero di occultamento di attività sociali mediante omissione nelle scritture contabili. Si tratta comunque di responsabilità per obbligazione propria ex lege avente natura civilistica e non tributaria, non vi può quindi essere alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari della società di cui è amministratore.
5. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVI Civile, Sez. Spec. in materia d’impresa del 15.09.2020
Le novità introdotte dal D. Lgs. 14/2019 sulla crisi di impresa, nello specifico dall’art. 2086 co. 2 c.c., introducono nuovi obblighi per gli amministratori di società, i quali sono tenuti alla predisposizione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Il Tribunale di Roma si è interrogato sulle possibili conseguenze derivanti da una violazione di questo dovere e, nello specifico:
- se si configuri responsabilità dell’amministratore qualora non vi sia stata nessuna predisposizione o pianificazione e non vi sia stata alcuna attenzione agli indizi di pre – crisi;
- se e in quali termini, possa essere sindacata la scelta di una determinata struttura organizzativa piuttosto che un’altra, ai fini della rilevazione tempestiva degli indici della crisi e della perdita della continuità aziendale.
- le scelte degli amministratori anche in tale campo possano essere sindacate nei limiti della business judgment rule;
- si configura responsabilità dell’organo gestorio in caso di mancata adozione di qualsiasi misura organizzativa, amministrativa e contabile;
- nel caso di predisposizione di una struttura organizzativa, questa potrà essere oggetto di sindacato del giudice solamente entro i limiti dei criteri della proporzionalità e ragionevolezza;
- si verificherà quindi l’idoneità della struttura a far emergere gli indici di perdita della continuità aziendale e se la tipologia degli interventi per contrastare la crisi siano ragionevoli e non manifestamenti irrazionali.