Ultime novità in tema “Green Pass”
In
data 21 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 127 intitolato “Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e
privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione
verde COVID – 19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Tale decreto è andato a modificare il Decreto-Legge n.52 del 22 aprile 2021, introducendo alcune novità in tema di utilizzo del Green Pass in ambito lavorativo ed imponendo l’obbligo dei correlati controlli da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati. Di rilevante interesse sono i nuovi articoli 9-quinquies e 9-septies, dedicati all’ “Impiego delle certificazioni verdi COVID – 19”, rispettivamente nel settore pubblico e nel settore privato.
Entrambe le norme impongono il possesso del Green pass a un esteso numero di soggetti impiegati in attività lavorativa presso datori di lavoro pubblici e privati :
- al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, agli enti pubblici economici ed agli organi di rilievo costituzionale;
- a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato;
- ai soggetti che svolgono attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i soggetti sopra indicati.
Ai fini dell’accesso ai luoghi ove deve essere svolta l’attività lavorativa, a tutti tali soggetti è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde.
A tale obbligo si accompagna il corrispondente obbligo dei datori di lavoro di verificare in concreto il possesso della certificazione. In concreto, i comma 4 e 5 di tali nuovi articoli disciplinano i principi cui i datori di lavoro devono conformare la propria azione, al fine di verificare in maniera adeguata che i propri dipendenti siano in possesso di certificazione verde COVID-19. Il comma 5 di entrambe le norme si esprime sul punto disciplinando che:
“I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4 (controllo del certificato verde) anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso dei luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”.
Tale norma, pertanto, riserva al singolo datore di lavoro la scelta tra le possibili, concrete, modalità organizzative dell’attività di controllo, ed a tal fine attribuisce al datore di lavoro i seguenti compiti:
- Individuare le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche;
- Individuare i soggetti abilitati a contestare la eventuale violazione degli obblighi imposti al personale.
Si sottolinea che tale disposizione non modifica le precedenti disposizioni operative introdotte dalla normativa. In particolare, come espressamente chiarisce l’art. 9-bis, c. 4, secondo periodo, del d.l. n. 52, introdotto dall’art.3 del d.l. n. 105, anche nelle nuove ipotesi di verifica della certificazione verde, si applica la disciplina procedurale prevista dal DPCM 17 giugno 2021, attuativo dell’art. 9, c. 10, del d.l. n. 52, in particolare mediante l’unica App consentita, ovvero quella sviluppata dal Ministero della salute “VerificaC 19”, unitamente al potere di verifica dell’identità del titolare della stessa.
Come predisporre le modalità operative?
La norma fornisce alcune linee guida che dovranno indirizzare le scelte del datore di lavoro :
- dovrà individuare il luogo in cui avverranno i controlli;
- dovrà decidere se dovranno essere controllati tutti i dipendenti o se il controllo verrà eseguito a campione e, in quest’ultimo caso, dovrà individuare i criteri di individuazione in concreto dei soggetti destinatari del controllo. In ogni caso rimane fermo l’obbligo di effettuare il controllo utilizzando esclusivamente la App Verifica C19 (non è ammesso controllo cartaceo);
- dovrà individuare i soggetti abilitati al controllo e i soggetti (e le eventuali procedure) da attivare in caso di riscontrata assenza o non validità del Green Pass.
Il comma 8 di entrambe le norme sanziona la mancata adozione di tali misure organizzative nel termine previsto, con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4 DL 19/2020.
Per quanto riguarda espressamente la tutela dei dati personali, si ricorda che tutte le operazioni di monitoraggio dovranno comunque rispettare le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, anche alla luce della particolare delicatezza dei dati oggetto del controllo, riconducibili alla categoria particolare dei dati sanitari.
In tal senso si ribadisce l’obbligo di utilizzare la App Verifica C19 e il divieto di archiviare in qualsiasi forma i dati così rilevati, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 17 giugno 2021, art. 13, c. 5 (sia nel caso di verifica positiva che negativa del possesso di valida certificazione), nonché il divieto di utilizzare i dati così rilevati al di fuori dei limiti previsti dalla legge e delle finalità per cui la legge ne consente il trattamento.
Dovrà invece essere oggetto di garanzie maggiori, sotto il profilo della protezione dati, la verifica della certificazione, in forma cartacea, rilasciata ai soggetti esenti dall’obbligo di ostensione del pass individuati dal comma 3 dell’art. 9bis DL 52/2021 (soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica), che nel rispetto del principio di minimizzazione non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti la condizione sanitaria dell’interessato.