Revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici - Decreto 11.11.2021

Decreto rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli pressi dei materiali da costruzione più significativi

 

Termine di 15 giorni a pena di decadenza

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 23.11.2021 è stato pubblicato il Decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture ha rilevato le variazioni in percentuale, in aumento o in diminuzione, superiori all’8% verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

   

Dal 23.11.2021 scattano i 15 giorni di tempo per presentare alle Stazioni appaltanti la richiesta di compensazione dei prezzi relativi ai materiali compresi nell’elenco relativamente al 1° semestre del 2021, secondo la procedura prevista nell’art.1-septies del D.L. n. 73/2021 (che si allega) che stabilisce al comma 3 che: “3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 (tabella di pag. 61 dell’allegato Decreto) ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni (si vedano le tabelle delle pagine 62-65 dell’allegato Decreto).

 

Si ricorda che il comma stabilisce il termine di 15 – pena la decadenza - per la presentazione dell’istanza  “4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1.”