Pignoramento della quota e legittimazione al voto

Con la recente sentenza n. 1894/2021 pubblicata il 06.10.2021, il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ha ritenuto che il pignoramento di una quota di s.r.l., a differenza del pegno, non incida sulla legittimazione al voto assembleare da parte del titolare della partecipazione.

Se si ha riguardo alla funzione e agli effetti del pignoramento, è agevole osservare che esso si sostanzia in un vincolo di indisponibilità sul bene del debitore che non ne può disporre ai sensi dell’art. 2913 cc, ma non ne limita il diritto di godimento.

Nel diritto di godimento della partecipazione rientra in effetti anche l’esercizio dei diritti amministrativi, in primis l’esercizio del diritto di voto.

Né si rinviene nella disciplina degli artt. 2471 bis e 2433 cc una disciplina derogatoria, che concerne invece le diverse fattispecie del pegno, dell’usufrutto e del sequestro.

I diritti reali di garanzia e di godimento di cui sono titolari il creditore pignoratizio e l’usufruttuario conferiscono al primo una situazione di possesso e al secondo un diritto pieno di godimento, che giustificano l’attribuzione in loro favore anche del diritto di voto, così come il custode del sequestro esercita i diritti amministrativi relativi alla partecipazione.

Pertanto, solo in caso di nomina del creditore pignorante quale custode nella procedura esecutiva ex art. 521 cpc, sarà passibile di applicazione analogica l’art. 2352 c.c. e il creditore nominato custode, tenuto in forza della suddetta nomina alla conservazione del valore del bene pignorato, potrà esercitare il diritto di voto, sotto la vigilanza del Giudice dell’Esecuzione (Tribunale Milano sent. n. 2844 del 2018).