Nessuna sospensione generalizzata della prescrizione dei diritti di natura patrimoniale spettanti a tutti i creditori concordatari

Si segnala una recente sentenza della Cassazione, (Cass., Sez. 1, 15 novembre 2021, n. 34437, est. Fidanzia) secondo cui nel concordato preventivo << non è in alcun modo ipotizzabile – come invece ritenuto dal giudice di merito - alcuna sospensione generalizzata della prescrizione dei diritti di natura patrimoniale spettanti a tutti i creditori concordatari.

Pertanto, nel caso in cui alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo colui che invoca l’effetto sospensivo della prescrizione ex art. 168 comma 2° legge fall. non abbia proposto alcuna azione esecutiva (o cautelare) sul patrimonio della debitrice, costui non potrà giovarsi dell’istituto della sospensione della prescrizione. Devono, peraltro, condividersi le due riflessioni già svolte da questa Corte, a sostegno di tale interpretazione, nella stessa citata ordinanza n. 20889/2019.

In primo luogo, nella procedura di concordato preventivo a differenza che in quella di fallimento - nella quale, ai sensi dell'art. 94 legge fall. la presentazione della domanda di ammissione al passivo determina l'interruzione della  prescrizione del credito, con effetto permanente, sino alla chiusura della  procedura (ex multis Cass. n. 8990/1997;16380/2002) - non vi è una verifica  del passivo e pertanto nell'ambito della procedura di concordato non vi è una  domanda cui possano riconoscersi gli effetti di quella di cui all'art. 94 legge fall.,  con la conseguenza che, ove i creditori intendano ottenere l'accertamento di una  loro pretesa obbligatoria, devono ricorrere al giudizio di cognizione ordinaria, il  cui radicamento, durante la pendenza della suddetta procedura, non mai è  precluso.

Inoltre, l'ammissione del debitore ad una procedura di concordato preventivo  non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti della debitrice in  concordato istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora.

A tali considerazioni va aggiunto il rilievo che ove si accedesse all’interpretazione  del Tribunale di Prato, collegando alla pubblicazione della domanda di concordato  preventivo – procedura in cui non vi è neppure lo spossessamento del debitore - la sospensione generalizzata della prescrizione dei crediti dei creditori concordatari, la posizione di questi ultimi risulterebbe ingiustificatamente assai  più favorevole rispetto a quella dei titolari dei crediti nello stesso fallimento, rispetto ai quali la prescrizione continua a maturare, producendosi, come detto,  l’effetto interruttivo, a norma dell'art. 94 L.F., solo per effetto dell’avvenuta  presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo, e neanche in conseguenza della dichiarazione di fallimento.

Dunque, anche in corso di concordato la prescrizione continua a decorrere, salvo che intervenga un atto interruttivo del creditore>>.

Occorre quindi prestare attenzione ai crediti vantati nei confronti di debitori in concordato, specie se risalenti nel tempo o soggetti alle c.d. prescrizioni brevi.