L'A.T.I. non è soggetto passivo ai fini IVA
L’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) è costituita da un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese, che se ne avvalgono per il periodo necessario al compimento di un’attività (opera o servizio).
Questo strumento è disciplinato nell’ambito del settore dei lavori pubblici, ma è spesso utilizzato anche nei rapporti tra soggetti privati.
Qualora si ricorra a tale forma organizzativa, occorre individuare le corrette modalità di fatturazione delle prestazioni rese alla stazione appaltante.
In ambito pubblico, il modello in esame è definito con il termine “raggruppamento temporaneo”, il quale rappresenta “un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta” (art. 3 comma 1 lett. u) del D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, attualmente vigente).
In merito al rapporto tra le associate e la capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico, nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2018 è stato precisato che questo rapporto si inquadra giuridicamente nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza.
Quest’ultimo “... non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” (art. 48, comma 16, del D. Lgs. 50/2016).
Pertanto, gli obblighi di fatturazione (art. 21 del DPR 633/72) nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate, relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
L’Agenzia delle Entrate sembrerebbe escludere tout court la soggettività passiva del raggruppamento temporaneo di imprese, con la conseguenza che gli obblighi di fatturazione delle prestazioni effettuate ricadono pro quota sulle singole imprese associate.
Questa interpretazione appare conforme alla Cassazione n. 30354/2018, secondo cui “in tema di IVA, posto che è soggetto passivo l’imprenditore che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportandone individualmente il relativo rischio, di per sé non risponde a tale nozione l’associazione temporanea d’imprese, la quale designa un fenomeno di raggruppamento di più imprese che per aggiudicarsi un appalto presentano un’offerta unitaria, conservando la propria indipendenza giuridica: e ciò a prescindere dalla configurazione del raggruppamento come orizzontale, ossia concernente lo svolgimento di attività omogenee, oppure verticale, cioè riguardante l’esecuzione di attività disomogenee” (in senso conforme, Cass. n. 26214/2020 e 10983/2020).