L'amministratore di una società di capitali è qualificabile come lavoratore subordinato?

Si segnala una recente ordinanza resa in un contenzioso fra una società e l’Agenzia delle Entrate (Cass. Civ. Sez. V, 28.04.2021 n. 11161).

La Cassazione ha fra l’altro statuito che:

  • La qualifica di amministratore di una società di capitali è compatibile con quella di lavoratore subordinato della stessa, purché l’amministratore, nello svolgimento dell’attività lavorativa, risulti in concreto assoggettato al potere direttivo, disciplinare e di controllo esercitato dall’organo collegiale amministrativo a cui appartiene.;
  • È esclusa, tuttavia, la suddetta compatibilità delle posizioni, qualora egli ricopra il ruolo di amministratore unico ovvero di presidente del consiglio di amministrazione, in quanto, in tali casi, difetta a priori la possibilità di una sua eventuale soggezione ad un potere sovraordinato di controllo, direttivo e disciplinare. Non è, infatti, in tali casi sufficiente, per la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, il solo fatto che egli osservi un determinato orario di lavoro e percepisca una regolare retribuzione.;
  • Le medesime considerazioni valgono per il soggetto che ricopra la qualifica di socio, anche qualora detenga la maggioranza del capitale sociale – addirittura quando la percentuale del capitale detenuta corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell’assemblea – stante la sostanziale estraneità dell’organo assembleare all’esercizio del potere gestorio. E ciò anche qualora il socio rivesta anche la qualifica di amministratore della società, essendo le due posizioni tra loro compatibili.
  • Non è comunque possibile configurare un rapporto di lavoro subordinato con la società, quando il socio abbia di fatto assunto, l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (ipotesi di socio amministratore unico, di socio unico azionista ovvero del c.d. socio sovrano), non essendo, in tal caso, possibile ravvisarsi il vincolo di subordinazione.

In particolare, in tema di società a responsabilità limitata, è stato affermato che qualora il socio amministratore partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sussiste, in capo allo stesso, l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, dovrà essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti.