L. n. 215/21 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (il c.d. Decreto fisco e lavoro)

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021 la L. n. 215/21 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (il c.d. Decreto fisco e lavoro), che entrerà in vigore immediatamente.

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A) Fra l’altro, essa stabilisce l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico Sicurezza Sul Lavoro, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008).

Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Il richiamato art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene modificato per prevedere che il preposto ha il dovere di:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso preposto è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

In caso di violazione di detti obblighi, si prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Inoltre, al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza: anche tale funzione è presidiata dalla sanzione penale alternativa dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

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B) Per le attività svolte in regime di appalto o di subappalto, si stabilisce che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008).

La rilevanza di tale obbligo di designazione e informativo è evidenziata dalla circostanza che l’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

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Si segnala quindi la necessità / opportunità di  provvedere a tali nuovi adempimenti ed eventualmente di aggiornare la contrattualistica in tema di appalti e subappalti.