Iscrizione di ipoteca da parte del creditore su beni eccedenti l'importo del credito vantato

La recente ordinanza n. 39441/2021 della Corte di Cassazione ha affrontato il tema delle conseguenze derivanti dall’iscrizione di ipoteca da parte del creditore su beni eccedenti l’importo del credito vantato.

Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il creditore che intenda avvalersi, a garanzia del proprio credito, del diritto di iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore, debba sempre improntare la propria condotta ai principi di diligenza, prudenza, e buona fede o correttezza.

In altre parole, il creditore deve esercitare tale diritto:

  • in termini consentanei con la relativa funzione di mezzo volto a creare una situazione di preferenza rispetto agli altri creditori;
  • senza, tuttavia, determinare situazioni di discredito sociale e professionale e, conseguentemente, di blocco del patrimonio e dell’attività del debitore.

Di conseguenza, qualora il creditore iscriva ipoteca giudiziale su beni del debitore il cui valore sia eccedente (e, a fortiori, se sproporzionato) rispetto all’importo del credito vantato, egli:

  • può essere chiamato a rispondere, ex art. 2043 c.c., del danno subito dal debitore, consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficoltà di accesso al credito;
  • può comunque essere, eventualmente, ritenuto responsabile anche, ex art. 96 c.p.c., per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, nel giudizio di riduzione dell’ipoteca proposto dal debitore (comma 1);

non potendo dirsi attribuito al creditore il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza limiti di continenza o proporzionalità della cautela.