DURC: la mancata consegna legittima l'eccezione ex art. 1460 c.c.

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 4079 del 09.02.2022, ha affrontato una tematica di particolare interesse in tema di contratti di appalto, ovvero quella relativa alla necessaria  trasmissione, da parte dell’appaltatore, del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in corso di validità al momento dell’emissione della relativa fattura per i lavori eseguiti.

In particolare, la Suprema Corte ha statuito: “stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale, il giudice di secondo grado ha ritenuto legittimamente operante e, quindi, applicabile l’art. 1460 c.c., perché – a fronte della mancata o, comunque, inesatta esecuzione del predetto obbligo da parte dell’azienda di pulizie (ndr. l’appaltatore) e, quindi dell’esposizione a rischio del Condominio (ndr. il committente) di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, citato art. 29, [...] – il Condominio stesso era legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni della ditta di pulizia, non sortendo, al riguardo, efficacia le fatture dalla stessa emesse”.

In altri termini:

  • ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”;
  • la mancata consegna da parte dell’appaltatore del DURC in corso di validità al momento dell’emissione della fattura espone, pertanto, il committente al rischio di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi di cui al sopra citato art. 29;
  • conseguentemente, qualora l’appaltatore non provveda alla consegna del citato documento, il committente è legittimato a sospendere il pagamento, utilizzando l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.-