Direttore dei Lavori e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro

La Corte di Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 20 aprile 2022, n. 15157), ha recentemente statutito che:

  1. negli appalti di lavori, il direttore dei lavori, nominato dal committente per garantire la buona esecuzione dell’opera affidata all’impresa esecutrice, si relaziona, da una parte, con il soggetto che l’ha nominato e, dall’altra, con il responsabile dell’impresa appaltatrice;
  2. secondo il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro il direttore dei lavori non è, in generale, titolare di una posizione di garanzia in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali, sicché non compete al direttore dei lavori predisporre misure idonee ad assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
  3. una responsabilità del direttore dei lavori può emergere solo qualora egli, per contratto o di fatto, si ingerisca nell’organizzazione del cantiere, assumendo una funzione propria di altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica;
  4. un accertato rapporto diretto del direttore dei lavori con le maestranze, laddove implichi una sostituzione del direttore dei lavori al datore di lavoro, può effettivamente integrare un’ingerenza, foriera di diretta responsabilità.