Contratto di rete- nuove disposizioni in tema di distacco di personale
Segnaliamo che il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 29.10.2021, n. 205, “considerata la necessità di uniformare le modalità operative per procedere alla comunicazioni concernenti la codatorialità o il distacco che intervengono nell’ambito dei contratti di rete”:
- ha definito le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito dei contratti di rete (art. 1, comma 1);
- ha disciplinato, altresì, le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco ai sensi dell’art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003 [distacco di personale tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, n.d.r.] (art. 1, comma 2);
- ha stabilito che
- le comunicazioni, comprese quelle sul distacco, sono fatte telematicamente tramite il modello Unirete (art. 2, comma 1);
- le imprese aderenti ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni di distacco “tramite un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni” (art. 2, comma 2);
- con riferimento agli adempimenti inerenti alle comunicazioni previste dall’art. 2, trova applicazione le sanzione dell’art. 19 D.Lgs. n. 276/2003 “in capo al soggetto individuato ai sensi dell’art. 2, comma 2” (art. 4).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 315 del 22.02.2022, esplicativa del suddetto D.M., ma riguardante quasi esclusivamente la materia della codatorialità, ha rappresentato che:
- “In relazione ai rapporti di codatorialità già in essere alla predetta data [23.2.2022, n.d.r.], in assenza di esplicite previsioni al riguardo, sarà invece possibile effettuare le comunicazioni entro trenta giorni decorrenti dall’entrata in vigore dello stesso D.M. e quindi entro il giorno 24 marzo compreso”. Nulla si dice in merito ai distacchi in essere alla data del 23.02.2022 fra imprese della Rete, ma - secondo alcuni interpreti – tale principio si applicherebbe anche al distacco.
- “Gli adempimenti comunicativi dovranno essere effettuati da un’unica impresa retista, all’uopo individuata come referente nel contratto di rete”, con ciò richiedendo, almeno secondo l’interpretazione dell’Ispettorato, una specifica indicazione della referente nel testo del contratto di rete, il che – se confermato – implicherebbe la necessità di modificare/integrare i contratti di Rete già sottoscritti in precedenza;
- Anche per il distacco, il modello da usare per la comunicazione del medesimo sembra essere il Modello Unirete Trasformazione;
- In tema di sanzioni, “l’impresa referente per le comunicazioni telematiche relativa alla codatorialità sarà l’unica responsabile per eventuali omissioni riferite a dette comunicazioni, potendo andare incontro, secondo quanto disposto dall’art. 4 del Decreto, alla sanzione di cui all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003*, prevista in via ordinaria per le violazioni inerenti tutte le tipologie di comunicazioni telematiche al Centro per l’impiego” (* Si tratta di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00 per ciascun lavoratore).
E’ opportuno quindi che, vista la non chiara formulazione delle appena illustrate disposizioni, le imprese, che si avvalgano del distacco di personale all’interno della Rete, si rivolgano il proprio consulente del lavoro in modo da adempiere in maniera puntuale alle nuove prescrizioni.