Amministratore responsabile anche dopo le sue dimissioni?

Si segnala la recente ordinanza della Cassazione Civile, Sez. I, 17.05.2021 n. 13221, secondo cui l’amministratore di una società di capitali non può essere ritenuto responsabile di fatti o illeciti compiuti in epoca successiva alle sue dimissioni, anche se le stesse non siano state iscritte nel registro delle imprese.

L’art. 2385 c.c., al comma 3, infatti, pone l’obbligo di provvedere a tale iscrizione esclusivamente in capo al collegio sindacale e non, invece, al dimissionario, a cui, comunque, non potrebbe essere affidato tale adempimento, in quanto, ormai, soggetto completamente estraneo alla società.

Nel caso di mancata iscrizione nel registro delle imprese, pertanto, le dimissioni dell’amministratore, saranno inopponibili alla società, ma non all’amministratore stesso, che ne abbia dato comunicazione per iscritto ex art. 2385 comma 1 c.c.-