La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 4079 del 09.02.2022, ha affrontato una tematica di particolare interesse in tema di contratti di appalto, ovvero quella relativa alla necessaria trasmissione, da parte dell’appaltatore, del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in corso di validità al momento dell’emissione della relativa fattura per i lavori eseguiti. In particolare, la Suprema Corte ha statuito: “stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale, il giudice di secondo grado ha ritenuto legittimamente operante e, quindi, applicabile l’art. 1460 c.c., perché – a fronte della mancata o, comunque, inesatta esecuzione del predetto obbligo da parte dell’azienda di pulizie (ndr. l’appaltatore) e, quindi dell’esposizione a rischio del Condominio (ndr. il committente) di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, citato art. 29, [...] – il Condominio stesso era legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni della ditta di pulizia, non sortendo, al riguardo, efficacia le fatture dalla stessa emesse”. In altri termini: